Legge n.191 del 15 Dicembre 2023

E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 293 del 16-12-2023 ed in vigore da ieri, la Legge 15 dicembre 2023, n. 191 di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (cd. Decreto Anticipi).

Vi confermo che l’art. 18bis del Decreto citato, proroga fino al 31 marzo 2024 il lavoro agile anche dei lavoratori fragili secondo la valutazione del MC.

Nello specifico, il punto 2 dell’allegato B del DL 24/2022 a cui fa riferimento la norma (art. 18bis) contiene la previsione dell’art. 90 co. 1 del DL n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020 (in evidenza in calce in giallo).

«Art. 18-bis DL 145/2023 conv. L. 191/2023 (Proroga del termine in materia  di  lavoro  agile per i genitori lavoratori con figli minori  di  anni  14). 

 1.  Il termine previsto dall’articolo 10,  comma  2,  del  decreto-legge  24 marzo 2022, n. 24, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato  al 31 marzo 2024».

<< Art. 90 co. 1 DL 34/2020 conv. L. 77/2020 Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

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