La formazione ai lavoratori per i cronotachigrafi NON E’ OBBLIGATORIA

La Divisione 5 della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità del ministero dei Trasporti ha emanato il 13 febbraio una nuova circolare che precisa come organizzare e svolgere i corsi sul funzionamento dei cronotachigrafi, segnalandone la NON OBBLIGATORIETA’ in capo alle imprese


La circolare 2720 del 13 febbraio chiarisce alcuni punti del decreto Dirigenziale numero 2015 del 12 dicembre 2016 sui corsi che le aziende di autotrasporto possono svolgere per i loro autisti con il fine di evitare di ricevere sanzioni se un loro dipendente viola le norme sui tempi di guida e di riposo a causa del mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo.
La circolare del 13 febbraio 2017 si articola in diversi capitoli: destinatari dei corsi di formazione, soggetti che erogano i corsi, durata e programma dei corsi di formazione, sede dei corsi di formazione, docenti autorizzati a svolgere interventi formativi, criteri per lo svolgimento e l’organizzazione dei corsi, certificato individuale di partecipazione al corso, comunicazione di fine corso, assolvimento degli oneri d’istruzione, assolvimento degli oneri di controllo e indicazioni finali.

Premessa
La normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006, e (UE) n. 165/2014, che dettano norme in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli nonché sulle caratteristiche e sul corretto uso degli apparecchi tachigrafici stabilisce, tra l’altro, che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti.
Entrambi i regolamenti, peraltro, temperano tale principio – riconducibile ad una forma di vera e propria responsabilità oggettiva – stabilendo la facoltà per gli stati membri di “subordinare”, e quindi di limitare, la responsabilità oggettivamente attribuita alle imprese per il fatto dei loro dipendenti alle sole fattispecie individuate dai regolamenti (CE) n. 561/2006, articolo 10, commi 1 e 2 e n. 165/2014, articolo 33, primo alinea.
In particolare, l’articolo 10, del regolamento (CE) n. 561/2006, prescrive che tra gli obblighi a carico delle imprese di trasporto rientra anche quello di fornire ai conducenti le opportune istruzioni per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 (ormai abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 165/2014) e del capo II dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.
Il regolamento (UE) n. 165/2014, articolo 33 – entrato in vigore il 2 marzo 2016 – nel ribadire la responsabilità delle imprese per le infrazioni dei conducenti, specifica ancor meglio quanto stabilito dal predetto regolamento (CE) n. 561/2006, introducendo l’onere, per le imprese stesse, di garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi e prescrive, inoltre, che le imprese svolgano controlli periodici sul corretto uso del tachigrafo da parte dei propri conducenti.
Fatti quindi salvi i divieti previsti dall’articolo 10, comma 1 del regolamento (CE) n. 561/2006, e precisamente di retribuire i conducenti in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, a scapito della sicurezza stradale incoraggiando l’infrazione del regolamento stesso – che per la loro gravità si ritiene debbano essere sempre punibili con sanzioni in capo alle imprese – le altre fattispecie prese in considerazione dal legislatore europeo si focalizzano sull’adempimento delle prescrizioni in materia di formazione, informazione e controllo dei conducenti di cui ai predetti articoli 33 del Regolamento (UE) n. 165/2014 e dall’articolo 10, commi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 561/2006.
Il mancato assolvimento di tali oneri da parte delle imprese comporta, dunque, l’applicazione di sanzioni in capo alle imprese stesse le quali, non sono punite per una responsabilità oggettiva derivante dal fatto dei propri conducenti, ma per una responsabilità propria, derivante dal mancato assolvimento degli oneri di formazione, informazione e controllo.
D’altro canto, è ragionevole ritenere che il principio di responsabilità non possa applicarsi alle imprese che possono dimostrare di aver esattamente adempiuto a tutte le prescrizioni dei citati Regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e ciò anche sulla base di quanto disposto dall’articolo 10 comma 3 del predetto regolamento (CE) n. 561/2006, secondo alinea, che stabilisce che gli stati membri possono tener conto di ogni prova atta a dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa. Poiché il corretto adempimento degli oneri di formazione, informazione e controllo da parte delle imprese può essere valutato in base a quanto prescritto dai Regolamenti comunitari sia dalle Autorità di controllo che dalle Autorità eventualmente adite in sede di ricorso, quale circostanza esimente della responsabilità delle imprese stesse ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 174, comma 14, del codice della strada, emerge l’esigenza di fornire alle imprese e – per quanto di loro rispettiva competenza – alle Autorità procedenti, elementi di valutazione uniformi e standardizzati.
Proprio in quest’ottica è stato emanato il Decreto dirigenziale protocollo n. 215 del 12 dicembre 2016 (di seguito semplicemente decreto) che reca disposizioni per la corretta ed uniforme attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 561/2006, articolo 10, comma 2 e (UE) n. 165/2014, articolo 33, primo alinea, e che prescrive precise regole per l’erogazione dei corsi di formazione che in tal modo vengono certificati e resi uniformi su tutto il territorio nazionale e detta disposizioni circa le corrette modalità di informazione dei conducenti nonché regole e tempistiche certe per l’attività di vigilanza e controllo da parte delle imprese.
E’ opportuno sottolineare che il decreto in argomento non introduce adempimenti obbligatori per le imprese, né è obbligatorio l’avviamento alla formazione dei dipendenti delle imprese stesse e la mancata attuazione delle prescrizioni del decreto stesso non costituisce autonomo oggetto di sanzione.
Giova, inoltre, sottolineare che l’ambito di applicazione della disciplina comunitaria in tema di “conducenti” si riferisce non solo all’autotrasporto merci e viaggiatori in conto terzi, ma anche all’attività in conto proprio.
Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento del tachigrafo.
Destinatari dei corsi di formazione.
I destinatari dei corsi di formazione sono i conducenti che prestano il loro servizio – a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro, ivi compresi i contratti per prestazioni saltuarie, discontinue, temporanee o “a chiamata” – in favore di imprese che operano utilizzando veicoli assoggettati all’obbligo di installazione del tachigrafo.
In sostanza, mutuando la definizione di conducente dettata dal regolamento (CE) n. 561/2006, è potenziale destinatario dei corsi chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all’occorrenza, di guidarlo. Nel rammentare ancora una volta che non viene introdotto alcun adempimento di carattere obbligatorio, le disposizioni del decreto in commento sono applicabili, per la parte relativa alla partecipazione ed alla frequenza dei corsi, a tutti i soggetti che svolgano attività di guida di veicoli per i quali è previsto l’obbligo di installazione del tachigrafo, ivi compresi coloro che non sono legati all’impresa per la quale svolgono la propria attività da un vincolo di subordinazione (ad esempio i titolari di imprese monoveicolari, i soci dell’impresa, gli associati in partecipazione, i collaboratori familiari ecc.).
Peraltro, è di tutta evidenza, che quanto previsto dall’articolo 7 del decreto, in relazione all’assolvimento da parte delle imprese degli oneri di informazione e controllo, che può costituire oggetto di valutazione da parte delle Autorità competenti ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 174, comma 14, del Codice della Strada, non possa applicarsi a quelle persone fisiche che, pur con mansioni di guida dei veicoli, rivestano nell’ambito dell’impresa posizioni di direzione o comunque di organizzazione dell’attività di impresa.
Invero, tali soggetti, essendo direttamente responsabili della direzione dell’impresa non potranno eccepire il corretto adempimento degli oneri di informazione e controllo da parte dell’impresa da essi stessi gestita per le infrazioni loro contestate in qualità di conducenti.
Giova comunque rammentare che, a parere di questa Amministrazione peraltro condiviso con il Servizio di Polizia Stradale, l’articolo 174, comma 14, non sia di norma applicabile a seguito dell’accertamento di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 commesse dai conducenti che siano anche titolari dell’impresa (ad esempio gli imprenditori monoveicolari ovvero coloro che pur essendo titolari di un’impresa individuale con più veicoli esercitino essi stessi l’attività di conducente).
Vale, in tali casi, il principio del “ne bis in idem” e cioè che il trasgressore non possa essere giudicato e sanzionato due volte per un’unica infrazione.
Soggetti erogatori dei corsi
I soggetti erogatori sono quelli individuati dall’art. 3 del decreto e sono coloro che gestiscono la parte organizzativa dei corsi raccogliendo le iscrizioni, individuando la sede del corso, curando l’organizzazione dell’aula, fornendo le attrezzature ed il materiale didattico ed individuando il corpo dei docenti.
Possono erogare i corsi gli enti e le imprese individuate nel decreto aventi i requisiti ivi previsti e pertanto:
tutte le autoscuole, ivi compresi i loro consorzi che svolgono corsi di teoria e guida per il conseguimento delle patenti cosiddette superiori (dalla patente C inclusa in poi);
le autoscuole che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC);
i centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole, che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC);
gli enti definiti come “soggetti attuatori” dall’art. 3, comma 2 del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83;
gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per i trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 16 maggio 1991, n. 198;
gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5t. di cui al Decreto dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 Luglio 2012, n. 207;
le imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, ivi compresi i consorzi e le cooperative, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato.
Tali soggetti non necessitano di ulteriori accreditamenti.
Il possesso dei requisiti è dichiarato all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio corso (allegato 4 del decreto), nella quale dovrà essere indicata la natura del titolo posseduto barrando la casella corrispondente.
Nel caso in cui il soggetto sia in possesso di più tipologie abilitative, dovrà indicarne solo una.
Ad esempio, nel caso di un’autoscuola abilitata a svolgere corsi di teoria e guida per tutte le patenti, ovvero consorziata di un centro di istruzione automobilistica titolare di nulla osta per lo svolgimento dei corsi CQC e che nel contempo faccia parte della rete dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per il trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi direttamente o per il tramite di un terzo soggetto accreditato presso la Divisione 5 della Direzione Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità (ad esempio un ente accreditato allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 74 o 150 ore per i trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi), dovrà indicare una sola condizione abilitante, contrassegnando sull’allegato 4 la casella corrispondente.
Per quanto concerne i corsi erogati direttamente dalle imprese di autotrasporto, si rappresenta quanto segue.
Per tale fattispecie, in base all’articolo 3, lettera e) del decreto, il corpo dei docenti dovrà essere formato esclusivamente da soggetti esterni all’impresa, al consorzio o alla cooperativa che organizza ed eroga il corso di formazione per l’ovvia esigenza di garantire la terzietà dei docenti, ai quali, peraltro, è attribuita la responsabilità diretta del rilascio dell’attestato di frequenza (cfr. art. 5 commi 4 e 5 del decreto).
Pertanto, i docenti impiegati dalle summenzionate imprese che erogano i corsi in autonomia non possono essere soggetti aventi responsabilità di direzione, né dipendenti o collaboratori delle imprese, cooperative e consorzi stessi. Tale circostanza dovrà essere dichiarata a cura dell’impresa organizzatrice a margine della comunicazione di inizio corso.
Sempre in tema di corsi erogati direttamente dalle imprese di autotrasporto di merci o di viaggiatori il decreto dispone che devono risultare in organico almeno 35 dipendenti assunti con qualifica di conducente e con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sono pertanto abilitate all’erogazione dei corsi solo le imprese che svolgono l’attività di autotrasporto in maniera esclusiva o prevalente rispetto ad altre attività eventualmente esercitate. Restano pertanto escluse le imprese che svolgono l’attività di autotrasporto per conto proprio e quelle la cui attività prevalente non sia l’autotrasporto (ad esempio imprese edili, di igiene ambientale, ecc.).
Per ciò che attiene alla qualifica dei dipendenti, si precisa che i dipendenti stessi devono essere assunti a tempo indeterminato e devono rivestire qualifiche che, compatibilmente con il contratto di lavoro applicato, prevedano tra le mansioni anche quella di conducente/autista di veicoli per i quali è obbligatoria l’installazione del tachigrafo.
Inoltre, in relazione al numero minimo di dipendenti previsto dal decreto, si precisa che tale requisito deve essere posseduto all’atto della presentazione della comunicazione di inizio corso. Nel caso in cui i soggetti erogatori del corso siano consorzi o cooperative, il numero minimo dei dipendenti, aventi qualifiche appropriate secondo le indicazioni sopra esposte, deve essere riferito al numero complessivamente in carico alle imprese socie del consorzio o della cooperativa.
Al contrario, non rileva ai fini del raggiungimento del numero minimo di dipendenti l’appartenenza di un’impresa ad una holding od a un raggruppamento di imprese comunque denominato. I corsi, pertanto, non potranno essere organizzati da una società controllante anche per le società controllate o partecipate computando il numero complessivo dei dipendenti; trattandosi di soggetti giuridici diversi, ogni singola impresa potrà erogare corsi esclusivamente ai propri dipendenti che devono essere, si ribadisce, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in numero non inferiore a 35 al momento della comunicazione di inizio corso.
Il numero minimo dei dipendenti è autocertificato dal legale rappresentante mediante dichiarazione a margine della comunicazione di inizio corso.
A tali corsi possono partecipare solo i dipendenti dall’impresa, cooperativa o consorzio che eroga il corso.
Di seguito si riferisce sui corsi erogati da imprese sviluppatrici di software.
A noma dell’art. 3 lettera f) del decreto possono erogare i corsi le imprese sviluppatrici di software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi, di cui detengano legittimamente la proprietà intellettuale, che negli ultimi tre anni, abbiano organizzato ed erogato almeno nove corsi di formazione specifica sull’utilizzo del tachigrafo, su incarico di soggetti pubblici o privati.
L’accertamento del possesso dei requisiti da parte di tali imprese è svolto dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – Divisione 5 cui tali imprese devono presentare domanda di accreditamento redatta in bollo e compilata utilizzando il modello di cui all’allegato 2.
La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per ciò che riguarda l’indicazione analitica dei corsi svolti ed alla stessa devono essere allegate le copie delle fatture emesse nei confronti dei soggetti che hanno conferito l’incarico.
Ai fini dell’accreditamento, le imprese in questione devono, inoltre, aver elaborato software strutturati in modo completo, sì da ricomprendere tutti e tre i requisiti sopra indicati (analisi, gestione e controllo dei tachigrafi). Non possono, pertanto, essere ritenuti idonei i programmi elaborati esclusivamente per soddisfare parzialmente le tre tipologie sopra definite (ad esempio per il solo scarico dei dati, ovvero per il solo controllo).
Per consentire la valutazione della conformità del software prodotto dall’impresa ai requisiti richiesti dal decreto deve essere trasmessa, a corredo della domanda, idonea documentazione atta a dimostrare sia le funzionalità del software stesso, sia l’effettiva proprietà intellettuale.
L’Ufficio competente, accertato il possesso dei suddetti requisiti, provvede a rilasciare l’autorizzazione, valida per lo svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale.
Alla domanda deve essere allegata un’ulteriore marca da bollo che sarà apposta sul provvedimento autorizzativo.
Nel caso in cui, esaminata la documentazione, non ricorrano gli estremi per il rilascio dell’autorizzazione, l’Ufficio provvederà, con il provvedimento di diniego, a restituire la marca da bollo inutilizzata.
Durata e programma dei corsi di formazione
Al fine di garantire una efficace e esauriente attività formativa, viene definita una durata minima dei corsi non inferiore a 8 ore, ferma restando la facoltà dei soggetti erogatori di strutturare il corso su un maggiore numero di ore.
I corsi potranno essere suddivisi in moduli, ognuno di durata non inferiore a 2 ore, ed articolati su una o più giornate. Il programma dei corsi dovrà essere strutturato in modo da svolgere i contenuti descritti nell’allegato 1 al decreto.
La parte pratica di cui al punto 9 del programma potrà essere svolta avvalendosi di apparecchi tachigrafici veri e propri utilizzati a fini didattici ovvero, in alternativa, di simulatori dell’apparecchio, possibilmente interattivi, resi disponibili anche a mezzo di supporti informatici proiettabili su schermo riproducenti situazioni reali.
Sede dei corsi di formazione
I corsi dovranno tenersi presso la sede individuata dal soggetto erogatore all’atto della comunicazione di inizio corso redatta secondo i criteri di cui all’allegato 4 del decreto.
I locali utilizzati dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle norme urbanistiche, sanitarie e di sicurezza.
Modalità di presentazione della comunicazione di inizio corso.
La comunicazione di inizio corso deve essere presentata dal soggetto erogatore in conformità allo schema di cui all’allegato 4 del decreto; deve indirizzata alla Direzione generale territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti competente in relazione alla sede dei locali dove saranno tenuti i corsi.
Di seguito si fornisce il quadro delle competenze territoriali delle suddette Direzioni:
DGT per il Nord Ovest – sede a Milano: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria.
DGT per il Nord Est – sede a Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche
DGT per il Centro – sede a Roma: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna.
DGT per il Sud – sede a Napoli: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta certificata almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del corso pena l’invalidità del corso stesso (ad esempio nel caso in cui l’inizio del corso sia programmato per le giornate di sabato, di domenica o di lunedì, la relativa comunicazione dovrà essere presentata entro le ore 24 del martedì precedente; se il corso ha inizio nelle giornata di martedì, mercoledì, giovedì, la comunicazione dovrà essere effettuata, rispettivamente, entro e non oltre le ore 24 dei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì della settimana precedente, per i corsi che iniziano il venerdì la pec sarà inviata entro le ore 24 del lunedì della medesima settimana).
La comunicazione deve essere correttamente ed integralmente compilata pena l’invalidità del corso. Qualora dovessero verificarsi – a causa di circostanze non prevedibili al momento della comunicazione – variazioni di qualsiasi genere (cambiamento della sede, sostituzione di docenti, ecc.), queste dovranno essere debitamente motivate e comunicate nel più breve termine possibile e comunque prima dell’inizio del corso, a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione Generale Territoriale cui è stata indirizzata la comunicazione di rito. L’eventuale accertamento di variazioni non preventivamente notificate o nel caso in cui vengano comunque verificate difformità rispetto alle comunicazioni rese renderà il corso non conforme alle prescrizioni del decreto e pertanto gli eventuali attestati rilasciati non potranno essere fatti valere per certificare l’assolvimento degli oneri di istruzione di cui al decreto stesso.
Docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi
Al fine di garantire un’elevata qualità della formazione e una sostanziale uniformità degli interventi formativi con il decreto in commento si è ritenuto di rendere centrale la figura del o dei docenti dei corsi. Nell’impianto del decreto i docenti rappresentano la figura di riferimento.
Chiunque sia l’organizzatore dei corsi dovrà necessariamente utilizzare docenti con determinate caratteristiche muniti di abilitazioni professionali e con esperienza specifica nell’ambito della formazione sull’apparecchio tachigrafico e sulla normativa collegata.
Possono dunque svolgere attività di docenza:
a) soggetti abilitati come insegnanti o come istruttori di autoscuola per le patenti superiori; gli estremi delle abilitazioni possedute dai docenti dovranno essere indicate all’atto della domanda redatta in conformità dell’allegato 4 al decreto da parte dei soggetti erogatori dei corsi e dovranno essere riportate sull’attestato di frequenza rilasciato a fine corso.
b) soggetti abilitati all’insegnamento nelle materie correlate ai regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014 nei corsi per il conseguimento della CQC. Possono pertanto rivestire la qualità di docente oltre agli insegnati di teoria ed agli istruttori di guida di cui al precedente punto anche gli esperti aziendali che hanno svolto docenze nell’ambito di corsi per il conseguimento della CQC autorizzati dalla Direzione Generale Motorizzazione ovvero sulla base del nulla osta rilasciato dalle Direzioni Generali Territoriali. In tal caso occorrerà indicare nelle comunicazioni preventive di inizio corso e, successivamente, all’atto del rilascio degli attestati di frequenza, gli estremi del provvedimento autorizzativo o del nulla osta allo svolgimento dei corsi nell’ambito dei quali sono stati individuati i docenti. Si ritiene opportuno ribadire che, nel caso di corsi organizzati direttamente dalle imprese, i docenti (abilitati all’insegnamento CQC) non possono essere soggetti aventi responsabilità di direzione, né dipendenti o collaboratori delle imprese stesse.
c) funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori e della CQC, nonché soggetti che siano già stati individuati come docenti o esperti nei corsi di specializzazione sul tachigrafo con atto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. Per i funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in quiescenza, già abilitati come esaminatori nei corsi per il conseguimento delle patenti superiori dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento abilitativo.Per i funzionari – anche in quiescenza – che aventi idonea qualifica, fossero già abilitati “ope legis” a svolgere l’attività di esaminatore per le patenti superiori sarà sufficiente l’indicazione del numero di matricola come risultante dagli atti e dagli annuari dell’Amministrazione.Per i soggetti individuati come docenti o esperti nei corsi di specializzazione sul tachigrafo dovranno essere citati gli estremi dei provvedimenti del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. I soggetti in tal modo individuati sono abilitati a svolgere le docenze nei corsi di cui trattasi pur se sostituiti o non menzionati in provvedimenti successivi. I soggetti di cui ai punti a), b) e c) non necessitano di nessun ulteriore accreditamento e pertanto non dovranno presentare all’Amministrazione alcuna domanda.
d) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale che, negli ultimi tre anni, abbiano svolto docenze in almeno sei corsi di formazione sull’utilizzo del tachigrafo certificati da soggetti pubblici. In tale ultimo caso l’autorizzazione viene rilasciata direttamente dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – Divisione 5 cui va indirizzata la domanda di accreditamento redatta secondo il modello di cui all’allegato 3.
Hanno titolo alla presentazione delle domande esclusivamente i soggetti in possesso, alla data della domanda, di tutti i requisiti di cui alla citata lettera d), le domande parziali o recanti dati non corrispondenti a quanto richiesto saranno respinte.
Si precisa che saranno prese in considerazione esclusivamente le docenze svolte in corsi di formazione sull’utilizzo del tachigrafo “certificati da soggetti pubblici”, intendendosi per tali quei corsi organizzati e svolti da soggetti pubblici per finalità istituzionali e per esigenze formative strettamente correlate ai propri compiti istituzionali.
Così, ad esempio, saranno valutate positivamente le docenze svolte nell’ambito dei corsi di formazione organizzati, svolti e gestiti direttamente dalle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc. ) ovvero dagli Enti territoriali (Provincie e Comuni) o da Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministero dell’Interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero per lo sviluppo economico ecc.) per proprio conto o per il tramite di strutture pubbliche ad essi strumentalmente e strutturalmente collegate o di Enti autonomi di diritto pubblico quali ad esempio le Camere di commercio.
Non saranno prese in considerazione le docenze svolte nell’ambito di corsi autorizzati o semplicemente finanziati, cofinanziati, approvati o patrocinati da questa o da altre pubbliche Amministrazioni o da altri Enti pubblici.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo non saranno valutabili e non costituiranno titolo per l’accredito le docenze svolte nell’ambito dei corsi di formazione professionale di 150 ore per i trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 16 maggio 1991, n. 198 o quelle svolte nell’ambito dei corsi finanziati con contributo dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti con la legge 388/2000 (fondo For.te, Fondimpresa ecc.).
L’accertamento del possesso dei requisiti dei docenti è svolto dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – Divisione 5 cui gli interessati devono presentare domanda di accreditamento redatta in bollo e compilata utilizzando il modello di cui all’allegato 3; nella domanda dovranno essere chiaramente indicati la data di svolgimento di ciascun corso, l’oggetto del corso stesso, l’argomento della docenza e l’Ente pubblico organizzatore e/o erogatore.
Alla domanda dovrà essere allegata un’ulteriore marca da bollo che sarà apposta sul provvedimento autorizzativo.
L’Ufficio competente, esaminata la regolarità formale della domanda e degli atti prodotti a corredo, provvede a rilasciare l’autorizzazione, valida per lo svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale.
Nel caso in cui, esaminata la documentazione, non ricorrano gli estremi per il rilascio dell’autorizzazione, l’Ufficio provvederà a restituire la marca da bollo in allegato al provvedimento di diniego.
Criteri per lo svolgimento e per l’organizzazione dei corsi
Le imprese che intendono far partecipare ai corsi disciplinati dal presente decreto il proprio personale comunicano al soggetto erogatore del corso la propria denominazione sociale, completa di numero di iscrizione alla Camera di commercio e l’elenco nominativo dei partecipati con l’indicazione del luogo e della data di nascita.
I soggetti erogatori devono acquisire copia del documento di identità dei partecipanti e dei docenti e tenere un registro del corso.
Il registro sarà composto di quattro sezioni:
I sezione – Informazioni generali.
Questa sezione, compilata a cura del soggetto erogatore, dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
1. denominazione o ragione sociale del soggetto erogatore del corso, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
2. indicazione del luogo preciso e delle date di svolgimento del corso; indicazione delle generalità dei docenti (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita IVA;
3. indicazione degli orari nei quali si svolge il corso.
II sezione – registro di iscrizione
La seconda sezione conterrà i dati relativi agli iscritti al corso che dovranno essere registrati in ordine alfabetico con caratteri di stampa o comunque leggibili e conterrà i seguenti dati: Cognome, Nome, codice fiscale ed estremi del documento di identità e relativa fotocopia.
III sezione – registro di presenza e frequenza
Tale sezione conterrà i dati relativi alla presenza dei partecipanti ed agli orari delle lezioni e dovranno essere riportati i soli nominativi degli iscritti al corso di cui alla sezione precedente secondo il medesimo ordine alfabetico e sempre con caratteri di stampa o comunque leggibili. Gli iscritti effettivamente presenti firmeranno negli spazi predisposti accanto ai nominativi.
Dovrà altresì essere indicato l’orario di inizio e l’orario di fine delle lezioni ed i partecipanti saranno tenuti a firmare sia all’inizio che alla fine delle lezioni. Qualora il corso sia articolato su più giornate dovranno essere predisposti ulteriori fogli di registrazione delle presenze, uno per ogni giornata di corso.
Qualora i docenti siano più di uno in questa sezione saranno indicate le materie, i moduli e le ore svolte da ogni singolo docente.
Il docente, che dovrà apporre la propria firma a conferma della correttezza dei dati sopra indicati, sarà altresì tenuto a verificare l’effettiva presenza degli iscritti mediante appello all’inizio ed alla fine del modulo da egli svolto, e sarà responsabile dell’accertamento delle presenze in concorso con il soggetto erogatore del corso.
IV sezione – registro dei certificati individuali di partecipazione al corso (attestati).
In quest’ultima sezione dovrà essere indicato il nominativo dei partecipanti cui è stato rilasciato l’attestato, il numero complessivo degli attestati rilasciati ed il nominativo e gli estremi dell’abilitazione/autorizzazione del docente o dei docenti che li hanno rilasciati.
Si rammenta che, a norma del decreto, tutta la documentazione relativa al corso deve essere conservata, a cura del soggetto erogatore, per un periodo di almeno tre anni dalla data di ultimazione del corso.
Data la brevità della durata del corso non sono ammesse assenze. La mancata presenza di un partecipante, anche se relativa a un solo modulo ovvero ad una sola frazione oraria del modulo, comporta l’impossibilità del rilascio dell’attestato.
Certificato individuale di partecipazione al corso
Al termine del corso è rilasciato il certificato individuale di partecipazione al corso, conforme al modello individuato nell’allegato 5 che ha validità per un periodo di cinque anni dalla data della sua emissione.
Il certificato, che può essere redatto anche su carta intestata del soggetto erogatore, deve essere rilasciato in triplice originale: uno per il soggetto che ha erogato il corso, uno per il partecipante ed uno per l’impresa che ha avviato il partecipante stesso al corso di formazione. Il certificato individuale resta valido fino alla sua data di scadenza anche nel caso in cui cessi il rapporto di lavoro o di collaborazione comunque prestata in favore dell’impresa che ha avviato il partecipante al corso di formazione prima del quinquennio di validità del certificato individuale e il nuovo datore di lavoro, che avrà cura di acquisire copia del certificato, non sarà tenuto ad avviare a formazione – limitatamente per le finalità del decreto in commento – i soggetti titolari di certificato individuale in corso di validità.
Il lavotatore – che resterà comunque in possesso di un originale avente validità quinquennale – potrà richiedere una copia del certificato originale in possesso dell’impresa che dovrà essere validata, sul retro, con timbro e firma del titolare dell’impresa o di un suo rappresentante e data del rilascio della copia.
La copia del certificato, in tal modo validata, potrà quindi essere acquisita agli atti dell’impresa presso la quale il lavoratore presterà la sua opera successivamente, la quale a sua volta – in caso di nuova interruzione del rapporto di lavoro – potrà validare il documento con le medesime modalità per l’eventuale presentazione dello stesso presso altra impresa.
In caso di smarrimento o di deterioramento del certificato del partecipante al corso – entro il periodo di vigenza del certificato stesso – il lavoratore potrà richiederne gratuitamente copia ai soggetti presso i quali sono depositati gli altri originali (soggetti erogatori o impresa che ha avviato al corso), previa denuncia di smarrimento o deterioramento. In tal caso, sul fronte della copia del certificato dovrà essere indicata la dicitura “COPIA”, la data di rilascio, nonché il timbro e la firma del soggetto che la ha rilasciato.
Il certificato è sottoscritto dal docente che dovrà indicare il proprio nominativo che potrà essere riportato a mezzo apposizione di un timbro, ovvero con caratteri di stampa o anche manualmente a condizione che le iscrizioni siano a carattere stampatello maiuscolo e comunque chiaramente ed agevolmente leggibili.
Il docente dovrà altresì indicare gli estremi del titolo in base al quale è legittimato a svolgere attività di docenza che, si rammenta, può essere rappresentato dall’autorizzazione o abilitazione, ovvero altri titoli, così come sopra dettagliatamente descritto. In caso di pluralità di docenti, il certificato potrà essere sottoscritto da uno o da tutti i docenti; nel caso in cui venga sottoscritto da un solo docente questi, che sarà di norma il docente che svolge l’ultimo modulo, dovrà indicare i nominativi e gli estremi autorizzativi degli altri docenti.
Come già sopra evidenziato, si rammenta ancora una volta che i docenti sono responsabili, in concorso con i soggetti erogatori, della regolarità dello svolgimento del corso e, in particolare, sono tenuti sempre in concorso con i soggetti erogatori alla verifica delle presenze dei destinatari dell’intervento formativo. Ogni docente è responsabile della verifica delle presenze per i moduli formativi da egli stesso svolti.
Comunicazione di fine corso
I soggetti erogatori sono tenuti a comunicare i seguenti dati relativi al corso:
1. luogo e date di svolgimento del corso;
2. durata del corso;
3. numero e nominativo dei docenti;
4. elenco nominativo dei partecipanti ai quali sono stati rilasciati attestati.
I nominativi, per omogeneità, dovranno essere comunicati nel seguente formato: codice fiscale/Cognome/Nome/data di rilascio dell’attestato.
La comunicazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla fine del corso esclusivamente a mezzo posta certificata alle medesime Direzioni generali territoriali destinatarie della comunicazione di inizio corso.
Disposizioni in materia di assolvimento degli oneri di istruzione
L’articolo 7 del decreto detta disposizioni circa le modalità con le quali devono essere impartite, da parte delle imprese, le istruzioni ai conducenti a norma del regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, comma 1.
Tali istruzioni non rappresentano le indicazioni che di norma vengono fornite tramite ordini generali di servizio o verbalmente dai soggetti responsabili della direzione dell’attività in merito agli obblighi lavorativi e contrattuali dei conducenti; né sono quelle che fanno riferimento alle modalità di svolgimento della specifica prestazione o dell’attività di trasporto in generale.
Si tratta invece delle istruzioni che con espresso riferimento a quanto disposto dai regolamenti (UE) n. 165/2014, articolo 33, comma 1 e dal regolamento (CE) 561/2006, articolo 10, commi 1 e 2, assolvono all’obbligo di impartire ai conducenti le indicazioni necessarie per assicurare il pieno rispetto dei precetti regolamentari.
Ferma restando la facoltà delle imprese di impartire tali istruzioni anche in forma verbale, il decreto prevede – a fini esclusivamente probatori in caso di verifiche, accertamenti o contestazioni alle imprese da parte dei soggetti deputati al controllo – l’utilizzazione della forma scritta e la validità annuale del documento che deve essere controfirmato dal conducente.
Pertanto, ai fini della prova del corretto assolvimento da parte delle imprese degli obblighi di informazione, le imprese stesse forniscono ai conducenti un documento nel quale siano sommariamente contenute le norme di comportamento cui devono attenersi per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e di riposo e circa il corretto uso del tachigrafo.
Il documento, redatto per iscritto e controfirmato dal conducente, è in forma libera e i contenuti dello stesso dovranno essere conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunitari sopra indicati nonché alle norme in materia del Codice della strada e potranno costituire oggetto di valutazione da parte degli organi di controllo e, in sede di eventuale contenzioso, da parte delle autorità adite.
Il documento di cui trattasi ha validità, soltanto per l’impresa che lo ha rilasciato e per un anno dalla data della firma del conducente.
Disposizioni in materia di assolvimento degli oneri di controllo
Entrambi i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 prescrivono, infine, l’obbligo per le imprese di effettuare controlli periodici sull’attività dei conducenti, ma tali procedure di verifica non sono attualmente disciplinate secondo standard oggettivamente valutabili.
Il decreto ha pertanto stabilito, sempre a fini probatori, una procedura di verifica standard che avviene contestualmente al cosiddetto “scarico” dei dati delle memorie di massa dei tachigrafi da parte delle imprese che, come è noto, deve avvenire al massimo ogni novanta giorni.
La verifica consiste in un analisi approfondita dell’attività del conducente nell’arco temporale preso in considerazione e, a seguito di tale analisi, viene redatto un resoconto scritto controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell’impresa per almeno un anno dalla data della redazione.
Il resoconto è in forma libera e potrà anche sinteticamente dar conto della regolarità delle risultanze tachigrafiche; qualora invece, nell’arco del periodo di tempo preso in considerazione, emergessero irregolarità o scostamenti rispetto alla legittima attività di guida, tali scostamenti dovranno essere rilevati nel resoconto scritto nel quale saranno altresì indicati i provvedimenti eventualmente adottati.
Indicazioni finali
Come premesso, il Decreto dirigenziale prototocollo n. 215 del 12 dicembre 2016 è stato emanato al fine di prescrivere precise regole per l’erogazione dei corsi di formazione che in tal modo vengono certificati e resi uniformi su tutto il territorio nazionale e per dettare disposizioni circa le corrette modalità di informazione dei conducenti nonché regole e tempistiche certe per l’attività di vigilanza e controllo da parte delle imprese.
Si è anche precisato che il corretto adempimento di tali oneri può essere valutato, in base a quanto prescritto dai regolamenti comunitari, quale circostanza esimente della responsabilità delle imprese stesse ai fini dell’applicazione delle sanzioni del codice della strada.
E’ opportuno evidenziare che deve in ogni caso essere soddisfatto il principio generale delineato dal regolamento (CE) n. 561/2006, art. 10 comma 2, in base al quale le imprese di trasporto sono tenute ad organizzare l’attività dei propri conducenti in modo che essi possano rispettare le disposizioni in materia di tempi di guida e sul corretto uso del tachigrafo.
Ferma quindi restando la piena discrezionalità di valutazione riservata alle Autorità di controllo, si ritiene opportuno, al fine di facilitare e di velocizzare le operazioni di controllo su strada, che i documenti previsti dal decreto e comprovanti il rispetto delle prescrizioni dei Regolamenti CE 561/06 e UE 165/14, si trovino a bordo del veicolo, in modo che il conducente possa essere in grado di esibire direttamente al momento del controllo sia il proprio certificato di frequenza che i documenti comprovanti l’assolvimento degli oneri di istruzione informazione e controllo.
Sono inoltre pervenuti, presso questa Direzione Generale, diversi quesiti in merito alla eventuale “validità” dei corsi svolti prima dell’entrata in vigore del decreto in argomento.
Al riguardo, nel ribadire che le prescrizioni del più volte citato decreto non introducono adempimenti di carattere obbligatorio per le imprese e ferme restando in materia le valutazioni discrezionali sia delle Autorità di controllo che delle Autorità amministrative o giudiziarie eventualmente adite in sede di ricorso, si precisa che non potranno essere ritenuti conformi alle prescrizioni del decreto i corsi svolti prima dell’emanazione del decreto stesso – pur se sostanzialmente in linea con le prescrizioni dei Regolamenti CE 561/06 e UE 165/14 – in quanto ovviamente organizzati ed erogati in difformità delle procedure e delle garanzie previste dal decreto e dalla presente circolare e in carenza dei requisiti prescritti. In particolare, non potrà essere riconosciuta la validità quinquennale per gli attestati eventualmente rilasciati al termine dei corsi erogati.
Sono comunque considerati conformi alle prescrizioni del decreto i corsi organizzati antecedentemente all’emanazione della presente circolare ma successivamente all’emanazione del decreto, purché siano state integralmente rispettate le condizioni e le modalità di erogazione dei corsi definite dal decreto.
Da ultimo, si rende noto che sarà tempestivamente svolto un monitoraggio dei corsi attivati, al fine di valutare nell’arco di 90 giorni l’esigenza di avviare i corsi di abilitazione per lo svolgimento dell’attività di docenza previsti dall’articolo 4 comma 4 del decreto.
Si prega il Servizio di Polizia Stradale di voler assicurare la diffusione della presente alle altre Forze di Polizia ed alle Prefetture, affinché ne sia curata anche la diramazione alle Polizie locali.

Decreto Dirigenziale – 12/12/2016 – Prot. n. 215 – Corsi di formazione sul funzionamento del tachigrafo digitale

http://www.patente.it/ecom.dll/noAjax?idc=3423

Circolare – 13/02/2017 – Prot. n. 2720 – DD 215/2016 su corsi formazione tachigrafi digitali

http://www.patente.it/normativa/circolare-13-02-2017-n-2720–dd-215-2016-su-corsi-formazione-tachigrafi-digitali?idc=3475