F.A.Q.

1. Chi è il medico competente?
È un medico specializzato in medicina del lavoro a cui il datore di lavoro affida la “competenza” della sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti.

2. Quali sono i casi previsti dalla legge per la nomina del medico competente?
Ad esempio, le attività lavorative che espongono ad un rumore superiore a 80 dBA, o nelle quali si usa un computer per più di 20 ore alla settimana, o si è esposti ad un rischio vibrazioni significativo, o si alzano pesi rischiosi secondo NIOSH o maggiori di 30 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, o si è esposti a rischio chimico non moderato, o in tutti gli altri casi previsti dal D. Lgs. 81/08.

3. Cos’è il giudizio di idoneità alla mansione specifica?
Sulla base dei risultati degli accertamenti medici previsti in corso di sorveglianza sanitaria, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica (art. 41, comma 6):

  • Idoneità alla mansione specifica all’espletamento dell’attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro e uomo.
  • Idoneità alla mansione specifica con prescrizioni: quando l’esposizione ad alcuni rischi può essere consentita, in alcuni lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari precauzioni, ad es. mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale specifici (DPI).
  • Idoneità parziale, temporanea o permanente
  • Idoneità alla mansione specifica con limitazioni: quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione.
  • Inidoneità, temporanea o permanente determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa.

Del giudizio di idoneità, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

4. Cosa prevede la sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria lavoratori prevede:

  • visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  • la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

5. Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei seguenti casi:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonchè dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Per quanto riguarda i casi espressamente previsti dalla normativa, ai sensi del D.lgs la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza di questi rischi:

  • Movimentazione manuale di carichi;
  • Videoterminalisti;
  • Rischio agenti fisici;
  • Rischio rumore;
  • Rischio vibrazioni;
  • Rischio campi elettromagnetici;
  • Rischio radiazioni ottiche;
  • Rischio agenti chimici;
  • Rischio agenti cancerogeni e mutageni;
  • Rischio amianto;
  • Rischio agenti biologici;

Vi sono anche questi altri casi in cui la normativa prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria:

  • lavoro notturno;
  • lavoratori disabili;
  • lavoratrici in gravidanza.

6. Chi deve conservare la cartella sanitaria dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria?
La cartella sanitaria può essere sia cartacea che informatizzata. Quando la cartella è cartacea può essere conservata direttamente in azienda o presso lo studio medico nel rispetto del segreto professionale.
Il medico competente deve garantire di aver conservato le cartelle cartacee secretandole nei seguenti modi:

  • adottare buste sigillate dal medico;
  • predisporre un archivio specifico al quale possa accedere solo il medico, ad esempio in un cassetto chiuso con la chiave imbustata e sigillata dal medico.

Quello che conta è che il luogo in cui deve essere tenuta la cartella sanitaria e di rischio dei dipendenti sia indicato nella lettera di nomina del medico competente.

7. Come vanno gestiti gli esiti delle visite mediche?
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.

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