Cosa è il DVR?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (o DVR) è un documento obbligatorio per legge, che raccoglie le valutazioni di tutti i rischi presenti in una azienda e le misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare in essa.
L’obbligatorietà di questo documento è sancita dal D.lgs. 81/08, e dev’essere redatto da tutte le aziende con almeno un lavoratore (indipendentemente dalla forma contrattuale). Deve poi essere conservato nella stessa struttura in formato cartaceo o informatico. La mancanza di questo documento può portare a ingenti multe e sanzioni.

Questo documento, com’è facilmente intuibile, è un documento che cambia e si evolve con le esigenze e la struttura dell’azienda. Infatti, va aggiornato ogni qual volta l’organizzazione aziendale muti i suoi processi lavorativi o cambi i macchinari o semplicemente cambi o stravolga le strutture con ampliamenti o modifiche importanti ai propri layout. Molte aziende confondono il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con il DUVRI (Documento unico valutazioni rischi interferenti) che è invece il documento specifico previsto dalla legge 81/08 per la gestione degli appalti (Art. 26).

Chi deve redigere il DVR?

Il compito di redigere questo documento è del Datore di lavoro di ogni azienda che, se privo di competenze in materia di sicurezza, può avvalersi di un consulente esterno.

Di prassi, la redazione del DVR avviene dopo un sopralluogo effettuato dal tecnico specializzato assieme al datore di lavoro o suo delegato. In questo sopralluogo vengono analizzati e valutati i rischi che rispecchiano tutta la realtà aziendale. Vengono visti i rischi legati al luogo fisico e insieme ad essi vengono valutate anche le attività lavorative di ogni singolo lavoratore. Oltre al luogo fisico quindi, la valutazione dei rischi deve tenere conto di tutto il processo produttivo: dei rischi uomo-macchina, di tutti quei prodotti e azioni che i lavoratori usano e compiono sia internamente che esternamente all’azienda per valutarne le potenzialità di infortunio o probabili malattie professionali.

Cosa deve contenere il DVR?

Il DVR deve contenere:

  1. La descrizione dell’azienda e l’organigramma della sicurezza;
  2. La valutazione dei rischi generici per la salute e la sicurezza, presenti nella maggior parte delle realtà aziendali, a cui sono esposti i lavoratori;
  3. L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione messe in atto dopo la valutazione;
  4. L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione da mettere in atto per garantire il miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro;
  5. La valutazione dei rischi specifici. Quest’approfondimento viene inserito solo nel momento in cui se ne fa richiesta sul DVR. Ad esempio, aziende che operano in uno specifico settore con lavoratori esposti a rumori, vibrazioni, radiazioni o di prodotti chimici quali gas, vapore e/o liquidi.

Il documento di valutazione dei rischi deve riportare la data di redazione del documento, la firma del datore di lavoro, quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente (ove previsto) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), se presente.

Per alcune aziende ritenute a basso rischio esistono delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, che consiste in un modello semplificato, proposto dal ministero del lavoro, che può essere usato come traccia per la predisposizione del DVR.

Quali sono le tempistiche per la redazione del DVR?

Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la valutazione dei rischi, elaborando il documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.
Anzi, per dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi nel minor tempo possibile, sarebbe opportuno effettuare la stesura del DVR prima dell’inizio attività.

Ogni quanto dev’essere aggiornato il DVR?

Gli Artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/08 non stabiliscono la data di scadenza del DVR, ma stabiliscono che tale documento deve essere aggiornato entro 30 giorni in seguito a:

  1. Variazioni importanti del processo produttivo o dell’organizzazione aziendale, ad esempio l’introduzione di nuove mansioni, modifiche dei luoghi di lavoro e l’acquisto di nuovi strumenti;
  2. Infortuni o mancati infortuni;
  3. Mancanze o esigenze derivanti dai risultati della sorveglianza sanitaria o da indagini tecniche di rischio, ad esempio problemi di salute legati all’attività o risultati negativi dell’indagine fonometrica per il rischio rumore.

Quali sono le sanzioni previste in assenza di DVR? Chi effettua i controlli?

In caso di mancata redazione del DVR entro i tempi stabiliti dalla legge, gli organi di controllo e gli enti addetti alla verifica possono predisporre sanzioni che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi.

Inoltre, se dopo la sanzione dovesse persistere ancora una recidività nel redigere il DVR è prevista la sospensione dell’attività stessa.
Gli enti che possono effettuare i controlli sono i seguenti:

  • ATS
  • l’INPS;
  • l’INAIL;
  • I Vigli del Fuoco;

L’importanza che viene attribuita a questo documento è dovuta al fatto che non è solo un insieme di valutazioni su carta, ma una vera e propria “fotografia aziendale” che deve contenere importanti indicazioni e procedure per tutti i responsabili in azienda. Un vero e proprio progetto di miglioramento nel tempo delle condizioni di sicurezza aziendale, di organizzazione del lavoro e di continua evoluzione di tutte le attività che vengono svolte ad ogni livello gerarchico.

Proprio per questo motivo è importante che all’interno del documento di valutazione dei rischi oltre al piano d’intervento vi sia uno schema chiaro contenente l’organigramma aziendale con i nominativi delle figure responsabili della sicurezza in azienda.

Ci teniamo a precisare che seppure il sistema sanzionatorio sia previsto a tutti i livelli, il datore di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, resta comunque sempre il massimo responsabile in azienda in caso di inottemperanza, negligenza o grave errore.