SICUREZZA SUL LAVORO: QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI PER DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 1 del 2022, fornisce importanti chiarimenti sugli obblighi formativi e di addestramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro che interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, introdotti dall’art. 13 del decreto Fisco-Lavoro. L’operatività delle nuove disposizioni è tuttavia in gran parte rinviata alle scelte che il legislatore ha rimesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che si dovrà esprimere entro il 30 giugno 2022. Come devono comportarsi i datori di lavoro in attesa della piena operatività delle norme? L’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. in L. n. 215/2021) è intervenuto a modificare, fra l’altro, l’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina la “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”. La disposizione ha introdotto nuovi obblighi formativi in materia prevenzionistica, prima del tutto inesistenti, a carico dei datori di lavoro ed ha previsto una rimodulazione degli obblighi formativi e di addestramento che interessano i lavoratori, rimettendo tuttavia alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di riempire di contenuto gran parte delle nuove misure. Su tali novità l’Ispettorato ha dunque fornito i necessari chiarimenti con la circolare n. 1/2022.

Obblighi formativi a carico dei datori di lavoro

Una prima novità prevede che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di rimesso, entro il 30 giugno 2022, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione individua, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”. I contenuti del nuovo obbligo dovranno essere tuttavia individuati dalla Conferenza. Ad essa è infatti demandato il compito di adottare “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Sarà dunque l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa. Ne consegue che il nuovo obbligo formativo a carico dei datori di lavoro non è attualmente esigibile e occorrerà attendere le scelte effettuate dalla Conferenza.

Obblighi per dirigenti e preposti

Per quanto concerne l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti l’Ispettorato ricorda anzitutto che la precedente formulazione dell’art. 37, comma 7, del D.L. n. 81/2008 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”. In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” secondo quanto previsto dall’accordo rimesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti (…), le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo rimesso alla Conferenza, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. Spiega infatti l’Ispettorato che, in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.Ulteriori chiarimenti attengono però agli obblighi formativi a carico dei preposti.
I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 che a sua volta rinvia specificatamente alle scelte che saranno effettuate in tale sede. Pertanto, anche tali requisiti non saranno immediatamente esigibili in relazione agli obblighi formativi del preposto ma occorrerà attendere che la Conferenza disciplini compiutamente la materia, anche in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

Obblighi formativi e prescrizione

Come già anticipato, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v. Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.L’adozione della prescrizione obbligatoria da parte del personale ispettivo avrà dunque come parametro gli obblighi formativi già declinati dall’accordo n. 221 del 21 dicembre 2011.

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento. L’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 5, già prevede che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il legislatore, in tal caso, ha dunque integrato la disposizione specificando che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza”. Trattasi di contenuti obbligatori dell’attività di addestramento che, contrariamente alle precedenti in materia di formazione, trovano immediata applicazione. Così come trova immediata applicazione il nuovo obbligo secondo cui “gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”. Qui l’Ispettorato ha inteso chiarire che il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” riguarda le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè quelle svolte a partire dal 21 dicembre 2021.Alla immediata operatività delle nuove disposizioni consegue dunque la necessità che, sin da subito, l’addestramento sia effettuato con modalità tali da prevedere una “prova pratica” e/o una “esercitazione applicata”. Da ultimo l’Ispettorato chiarisce che non rileva ai fini sanzionatori il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato. Il rispetto di tale obbligo potrà essere comunque assicurato attraverso l’emanazione di una disposizione, quale potere rimesso al personale ispettivo per imporre, pena la comminazione di una specifica sanzione, un determinato comportamento al datore di lavoro.

Fonte: Ipsoa