Il Capo I del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 prescrive i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
Valutazione del rischio chimico
La nostra azienda aiuta le organizzazioni ad effettuare la valutazione del rischio chimico e determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro valutando anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione:
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza;
- le loro proprietà pericolose;
- il livello, il modo e la durata della esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui sopra sono sufficienti a ridurre il rischio, il datore di lavoro deve solo formare ed informare i lavoratori in merito al rischio derivante da agenti chimici pericolosi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.
In caso contrario, ovvero se a seguito delle misure generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro coadiuvato dai nostri tecnici ritiene che il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori non sussista, allora devono essere implementate misure specifiche di protezione da adottare in ordine di priorità:
Ricordiamo che il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico.
Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono anche allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.