
L’articolo 1 bis del DL 91/2014 introdotto in sede di conversione dalla L. n. 116/2014, specifica che ai fini dell’applicazione della disciplina di prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell’articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di nuova prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011.