In un appalto pubblico la certificazione di qualità, in quanto elemento che garantisce la stazione appaltante rispetto alla capacità tecnica dell’imprenditore, può essere «prestata» da una impresa a un’altra utilizzando l’istituto dell’avvalimento;
è però necessario che le risorse tecniche e professionali siano messe a disposizione per tutta la durata del contratto.
Lo afferma il Consiglio di stato, con la sentenza del 24 luglio 2014, n. 3949 (download a fine articolo), rispetto a una specifica vicenda riguardante un appalto di lavori di messa in sicurezza e ampliamento di una scuola elementare.
In primo grado era stato disposto l’annullamento dell’aggiudicazione perché, da un lato, l’avvalimento a favore dell’aggiudicataria da parte di un’altra impresa non sarebbe stato utilizzabile per sopperire alla carenza dell’attestazione Soa e, dall’altro, perché il contratto di avvalimento non sarebbe stato esaustivo e non avrebbe coperto la mancanza di alcune figure (direttore tecnico e responsabile tecnico degli impianti) previste dalla normativa regolamentare sugli impianti. Il Consiglio di stato annulla la sentenza del Tar e ricostruisce innanzitutto il quadro normativo riferibile all’articolo 49 del Codice dei contratti pubblici e all’art. 88 del dpr 207/2010. In particolare i giudici specificano che nelle gare pubbliche, la certificazione di qualità, finalizzata a valorizzare gli elementi di eccellenza dell’organizzazione complessiva, va qualificata come requisito di idoneità tecnico-organizzativa
dell’impresa.
Si tratta quindi di un elemento che ha la funzione di verificare la capacità tecnico-professionale di un’impresa, assicurando che l’impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto. Sulla base di tale presupposto la sentenza, contrariamente alla determina Anac n. 2/2012,afferma che la certificazione di qualità, afferendo alla capacità tecnica dell’imprenditore, è coerente con l’istituto dell’avvalimento, strumento giuridico utilizzabile per provare i possessori di tale elemento, e applicabile alla gara specifica che non
preclude il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la certificazione di qualità (ma sarebbe stata comunque una clausola inefficace). Per i giudici quindi il contratto di avvalimento legittimamente prodotto dall’aggiudicataria risultava in concreto anche del tutto rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente dal momento che in esso erano espressamente chiariti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa propria del modello di gestione e organizzazione dell’impresa ausiliaria che la stessa si era obbligata a mettere a disposizione dell’ausiliata, oltre alle macchine e attrezzature analiticamente elencate.
Inoltre il prestito delle risorse e mezzi, comprendendo anche le figure tecniche (responsabile tecnico e direttore tecnico) messe a disposizione dell’ausiliata, fa sì che il contratto si ponga del tutto in linea con le esigenze di messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto delle risorse necessarie a svolgere le prestazioni contrattuali.